Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Carenza di motivazione – Esclusione – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia.

Mediante l’impugnazione della delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del Consiglio nazionale forense essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legittimità formale della decisione, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento.
Nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali, che non sono entità gerarchicamente e funzionalmente sottordinate al C.N.F. e che si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, sono i soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1, lett. a), R.D.L. 1578/1933) ed assegnatari della relativa competenza (art. 38, R.D.L. cit.), mentre al C.N.F. non spetta nemmeno la competenza (e men che mai l’iniziativa disciplinare) nei confronti dei membri dei Consigli territoriali che ne risultassero interessati, né alcun potere surrogatorio nei confronti di un Consiglio territoriale che ometta di esercitare l’azione disciplinare. Risulta pertanto incompatibile con siffatta attribuzione dei C.d.O. un controllo del C.N.F. che abbia ad oggetto il merito dell’iniziativa disciplinare, traducendosi di fatto nell’avocazione del ridetto potere.
In sede di impugnazione dinanzi al C.N.F. dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare, mentre non possono essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera, e tra questi, esemplificativamente, l’esistenza e il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari, l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri, l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale, l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, presupposti tutti la cui riscontrata insussistenza, se conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce la reiterazione nel rispetto, questa volta, dei presupposti di legge. Tra questi ultimi non figura certamente la carenza di motivazione del provvedimento di avvio del procedimento disciplinare, che costituisce classico aspetto di merito, con conseguente inammissibilità del relativo capo di impugnazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 16 febbraio 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 12 Maggio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 16 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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