Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (tra questi, ad es., l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2009, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 15 Ottobre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 26 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

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