La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 15 Ottobre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 26 Maggio 2008
0 Comment