Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.

L’impugnazione delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, certamente ammissibile in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50 dell’ordinamento professionale, sono soggette al termine previsto dal secondo comma del citato art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, a norma del quale l’impugnazione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 13 ottobre 2009, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 13 Ottobre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

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