Atteso che le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano ai fini della relativa impugnativa del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933, anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, sicchè l’impugnazione proposta oltre tale termine va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 ottobre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 20 Ottobre 2009
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