Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Mancanza presupposti formali – Reiterabilità.

La riscontrata insussistenza dei presupposti formali per l’adozione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, se conduce al relativo ripudio, non ne impedisce la reiterazione e, con essa, l’esercizio dell’attribuzione, nel rispetto, questa volta, dei presupposti di legge. Tra quest’ultimi non figura certamente la questione di prescrizione dell’azione disciplinare, la quale costituisce classico aspetto di merito, donde l’inammissibilità di un’impugnativa con la quale si deducesse la consumazione ratione temporis del potere disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2009, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 15 Ottobre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 26 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment