E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale il C.d.O. dispone l’apertura del procedimento disciplinare, non potendo essere condivisa, in virtù dell’argomento letterale e sistematico, una diversa e più ampia interpretazione dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/33 (Cass., Sez. un., n. 29294/2008), la cui generica disposizione consentirebbe di ritenere “decisioni”, e come tali suscettibili di impugnativa – sia pure limitata entro un mero controllo estrinseco di legalità formale -, le deliberazioni di apertura del procedimento, atteso che il legislatore, con tale termine, ha senz’altro inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare. A suffragio di una diversa esegesi non può ritenersi rilevante né, per un verso, la circostanza che legge professionale preveda l’intervento del C.N.F. anche prima della definizione del procedimento davanti al Consiglio locale come avviene per le decisioni in materia di ricusazione o astensione dei componenti del Consiglio dell’ordine (art. 53, R.D. n. 37/34) o per la risoluzione dei conflitti di competenza insorti fra i Consigli locali – in quanto le richiamate norme in tema di ricusazione sono superate ancorché non esplicitamente abrogate dalle disposizioni previste dall’art. 2 d.lgs. n. 597/47, mentre la pronuncia sui conflitti di competenza risolve comunque una fase incidentale del procedimento disciplinare – né, per altro verso, il richiamo ai principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.. E ciò in virtù della condivisa considerazione secondo cui i C.d.O., quando esercitano la funzione disciplinare, svolgono funzione amministrativa, e non giurisdizionale, a quest’ultima soltanto dovendo conseguentemente essere rivolto il predetto parametro costituzionale ed alla prima invece più pertinentemente riferendosi, quale pubblica funzione, la norma di cui all’art. 97, co. 1, Cost. con le connesse esigenze di buon andamento ed imparzialità, esigenze riferibili al corretto esercizio del potere disciplinare e con le quali il sindacato sulle iniziative dei C.d.O., esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, si pone in contrasto.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è quella prevista dall’art. 97, co. 1, in ossequio alla quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Ne consegue che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei Consigli dell’ordine, esercitato per il tramite dell’impugnativa della delibera di apertura prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, con l’espediente di ricorrere, sin dalla fase iniziale del procedimento, al Consiglio nazionale forense e poi alla Corte di Cassazione, riducendo così l’efficacia della possibile irrogazione di una sanzione correlata alla gravità del fatto commesso.
Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, sicché l’impugnazione della delibera di apertura di procedimento disciplinare si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 12 aprile 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Aprile 2010
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