Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Ammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50 co.1, r.d.l. n. 1578/1933 – Modalità di presentazione dell’impugnazione – Deposito del ricorso presso la sede del C.N.F. ex art. 59 r.d. n. 37/34 – Inammissibilità

Le delibere di apertura del procedimento disciplinare partecipano del regime delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1, R.d.l. n. 1578/1933 onde anche per esse deve trovare applicazione il termine di decadenza di venti giorni dalla loro notificazione ai fini dell’impugnazione; ciò, come appunto previsto dall’art. 50, 2° co. cit., così come devono trovare applicazione le modalità di presentazione dell’impugnazione previste dall’art. 59 R.d. n. 37/34. Va pertanto dichiarata inammissibile l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento avvenuta mediante deposito del ricorso presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, anziché presso la sede del COA competente, e dunque in violazione del predetto art. 59 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 10 aprile 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione n. 29 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 10 Aprile 2010
Giurisprudenza CNF

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