Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Atto insindacabile a carattere endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione

Coerentemente con l’orientamento del CNF consolidatosi nel tempo, va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall’iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità.
Va escluso che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale, il cui contenuto, in quanto integrante una “enunciazione sommaria dei fatti “(così come richiesto dall’art. 47, co. 1, R.D. n. 37/1934), mal si concilia con tale sua pretesa natura decisoria e, quindi, con la sua immediata impugnabilità.
La fase che precede l’adozione del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare è momento del tutto sommario, come tale inconciliabile con i principi del giusto processo.
Il procedimento previsto per la risoluzione dei conflitti di competenza territoriale fra i Consigli locali non ha alcuna rilevanza sul piano di una eventuale interpretazione estensiva della norma di cui all’art. 50 L.P. in vista della impugnabilità della delibera di apertura del procedimento disciplinare; ciò non solo e non tanto perché si tratta di un procedimento attribuito dalla legge alla competenza del C.N.F., ma soprattutto perché si tratta di un procedimento che non consegue ad una impugnazione, bensì all’iniziativa autonoma dell’uno o dell’altro Consiglio locale che, d’ufficio, devolve la risoluzione del conflitto ad un ente o organo superiore. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Novembre 2009 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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