Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare – Violazione – Limiti

In perfetta coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema corte e del CNF, va esclusa la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronunzia disciplinare allorchè il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto di specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 29 maggio 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 04 Maggio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 29 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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