Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare – Limiti

In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
A seguito dell’impugnazione della decisione con la quale il C.O.A. infligga al professionista, che quale difensore d’ufficio abbia violato i correlati doveri deontologici, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e la cancellazione dall’Elenco dei difensori di ufficio, nessun sindacato da parte del C.N.F. può effettuarsi sul punto, giacché il potere di tale organo è limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, non potendo con l’impugnazione di cui trattasi essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare. Ciò anche in sintonia con il ruolo, riconosciuto ai Consigli territoriali nell’attuale assetto ordinamentale, di entità non subordinate gerarchicamente né funzionalmente al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 204

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 13 Dicembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Febbraio 2009
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment