Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare – Limiti

Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. (Il C.N.F., nella specie, ha escluso la nullità della decisione poiché l’incolpato, attraverso l’iter processuale e gli atti contenuti nel fascicolo, aveva avuto piena conoscenza dei fatti addebitati ed era stato pertanto posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 12 giugno 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 15 Settembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 12 Giugno 2009
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment