E’ valida la decisione disciplinare anche se nella copia notificata al ricorrente si sia omessa l’indicazione della data di deposito considerando che la stessa non è prevista, dall’art. 51 r.d.l. n. 1578/1933, tra gli elementi essenziali ai fini della validità e che il termine di impugnazione non decorre dal deposito della decisione ma dalla notificazione all’interessato della copia integrale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Aprile 2002 (sospensione)
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