Ai fini della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi irrilevante la contestazione deontologica effettuata con la prima richiesta di chiarimenti, in quanto ciò che rileva al fine di poter ravvisare tale corrispondenza è quanto contestato nella delibera di apertura del procedimento disciplinare, cui, pertanto, dovrà essere riferita ogni attività difensiva. Conseguentemente, la lamentata mancata produzione iniziale dell’intero verbale d’udienza, in violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., non può trovare accoglimento in questa sede, poiché la fase preliminare del procedimento disciplinare ha mera natura ricognitiva ed informativa, sicché ad essa non si applicano le garanzie procedimentali di cui alla l. n. 241/1990. L’audizione dell’esponente inaudita altera parte nella fase preliminare che si svolge dinanzi al C.d.O. non inficia la decisione del C.O.A. e resta assoggettata ai principi enunciati dagli artt. 182-185 c.p.p. (nel testo fissato dall’art. 6, l. n. 534/77), ritenendosi, in definitiva, sanata ove non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 24 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 143
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 25 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Aprile 2009
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