Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Omessa indicazione di un consigliere nella intestazione della decisione- Irrilevanza – Correzione dell’errore materiale da parte del C.d.O. – Ammissibilità.

Qualora alla discussione in camera di consiglio siano presenti, in numero legale, i consiglieri che hanno partecipato alla udienza dibattimentale, la decisione deve essere considerata valida, a nulla rilevando che per mero errore materiale un consigliere non sia stato indicato nell’intestazione della decisione tra i partecipanti, e con la possibilità di correggere il predetto errore. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 luglio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BUCCICO), sentenza del 25 settembre 2000, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 25 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 22 Luglio 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment