Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Carenza o inadeguatezza della motivazione – Nullità – Esclusione

L’eventuale inadeguatezza di motivazione della decisione di primo grado adottata dal C.d.O., se censurata in sede di reclamo al C.N.F., non è motivo di nullità della delibera stessa, poiché il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito, può sopperire a tale difetto con l’approfondimento delle questioni e con la motivazione della propria decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 30 aprile 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 30 Aprile 2010 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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