Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione – Valutazione di inopportunità del comportamento dell’incolpato – Valutazione di biasimo deontologicamente rilevante – Avvertimento o censura – Assimilabilità – Esclusione

Benché la necessità del rispetto del contradditorio sussista anche in caso di applicazione con modalità atipiche di una delle sanzioni previste dalla legge professionale, tuttavia non ogni espressione utilizzata da un COA, che sia di valutazione critica dell’operato di un iscritto, sol per questo può qualificarsi sanzione disciplinare, specie quando, come nel caso specifico, il provvedimento di archiviazione impugnato escluda espressamente il ricorrere di un comportamento disciplinarmente rilevante – e quindi l’applicabilità di qualsivoglia sanzione -, limitandosi ad una valutazione di inopportunità non assimilabile alla valutazione di biasimo che invece connota la sanzione dell’avvertimento o della censura, essendo chiaro il confine che passa tra critica deontologicamente rilevante e semplice valutazione di inopportunità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 maggio 2010.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 21 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 13 Maggio 2010
Giurisprudenza CNF

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