Il provvedimento di archiviazione adottato dal C.d.O. non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50, L. n. 36/34). Va pertanto escluda ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli sopra indicati, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato direttamente dall’esponente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 30 Gennaio 2009
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