Deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di proscioglimento del professionista dalla incolpazioni, qualora il ricorso sia presentato come nella specie da persona priva di jus postulandi, senza l’inosservanza del termine per ricorrere ex art. 50, co. 2, L.P., nonché direttamente al C.N.F., anziché depositato presso il Consiglio dell’Ordine che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo il disposto dell’art. 59 R.D. n. 37/34. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 27 Ottobre 2010
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