Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dall’esponente – Inammissibilità

Ai sensi dell’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933, le decisioni disciplinari dei C.d.O. possono essere impugnate solo dal professionista nei cui confronti si è svolto il procedimento e dal pubblico ministero, dovendosi escludere la legittimazione all’impugnazione da parte degli esponenti che si ritengano danneggiati dal comportamento dell’avvocato, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso da questi proposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 11 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 11 Maggio 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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