Al soggetto che, mediante il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta una autonomo potere di impugnazione, per il quale sono legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50 , L.P.
In materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e tale non può essere considerata il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi accertamenti, è pur sempre suscettibile di revoca, non dando esso luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 9 novembre 2010)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 04 Ottobre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 09 Novembre 2010
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