Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine territoriale non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita avverso le sole decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello. È pertanto inammissibile ogni altra impugnazione proposta, come nella specie, da soggetti diversi da quelli sopra indicati avverso, peraltro, la decisione di archiviazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 11 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 23 settembre 2011, n. 144
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 23 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 11 Novembre 2008
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