Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso dell’esponente avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal C.O.A., perché proposto da soggetto privo di legittimazione all’impugnazione ed altresì avverso un provvedimento che, pacificamente, non rientra tra gli atti impugnabili, non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 10 dicembre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 10 Dicembre 2009
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