E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto dalla esponente quale ex cliente dell’incolpato avverso la decisione di archiviazione disposta del C.O.A., sia perchè il provvedimento di archiviazione non è ricompreso tra quelli ricorribili, non essendo decisione che conclude un procedimento disciplinare, sia perché l’esponente non è soggetto ricompreso dall’art. 50 L.P. tra quelli legittimati a proporre ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Dicembre 2008
0 Comment