Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnabilità – Esclusione – Ricorso proposto personalmente dall’esponente – Inosservanza del termine ex art. 50 L.P. – Presentazione presso il C.N.F. – Inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto dalla esponente quale ex cliente dell’incolpato avverso la decisione di archiviazione disposta del C.O.A., sia perchè il provvedimento di archiviazione non è ricompreso tra quelli ricorribili, non essendo decisione che conclude un procedimento disciplinare, sia perché l’esponente non è soggetto ricompreso dall’art. 50 L.P. tra quelli legittimati a proporre ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 02 Novembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Dicembre 2008
Giurisprudenza CNF

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