Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale non è atto impugnabile. In materia disciplinare, invero, l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50 L. n. 36/34), sicché va esclusa la possibilità di ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Va conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso presentato, come nella specie, direttamente dall’esponente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Settembre 2009
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