Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Acquiescenza anteriore alla notificazione del provvedimento – Configurabilità – Esclusione

Nel sistema delineato dall’art. 50 L.P. e dall’art. 51 del R.D. n. 37/34, la deliberazione adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, di per sé inidoneo ad integrarne da solo gli effetti sostanziali, di talché la decisione assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio dell’Ordine, così come prescritto dall’art. 51, co. 2 del R.D. n. 37/34, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Va pertanto esclusa la configurabilità dell’acquiescenza dell’incolpato che abbia inteso conformarsi “di fatto” al dispositivo pronunciato dal Consiglio territoriale a conclusione della trattazione del procedimento disciplinare che abbia inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno, atteso che l’acquiescenza, pur prescindendo dalla necessaria ricorrenza dei connotati della chiarezza e della concordanza, presuppone la sussistenza concreta di un provvedimento e l’attualità dei suoi effetti sulla sfera giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, fino a quando l’atto non risulti formalmente adottato, non può concepirsi un’adesione preventiva ai suoi stessi effetti. (Nella specie, il CNF ha escluso che, ai fini della durata complessiva dell’inflitta sospensione dall’esercizio professionale, potesse assumere rilevanza il periodo in cui il ricorrente asseriva di essersi “autosospeso” adempiendo spontaneamente, a seguito del solo deposito della motivazione, al provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dalla circostanza che questo gli fosse stato comunicato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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