Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione CdO – Motivazione – Necessità.

I provvedimenti emessi dai Consigli dell’Ordine sono atti amministrativi e, pertanto, devono essere assistiti da idonea motivazione, specie quando disattendono un’istanza avanzata da un iscritto agli albi da essi tenuti ed ancor più in materia disciplinare, dovendo l’interessato avere contezza delle ragioni in base alle quali è stata assunta nei propri confronti una qualsiasi deliberazione, al fine di essere messo in grado di verificarne l’esattezza e la legittimità, da porre eventualmente al vaglio dell’Autorità sovraordinata. Va pertanto accolta l’impugnazione proposta avverso la deliberazione del C.d.O. locale del tutto carente di motivazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 7 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 29 Maggio 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 07 Gennaio 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment