Deve essere annullata la decisione del C.d.O. che infligga una sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato, quando tale decisione sia fondata sulla carenza di prove. Infatti, quando il complesso delle risultanze processuali istruttorie induca a un giudizio dubitativo circa l’effettiva responsabilità in ordine ai fatti addebitati si deve addivenire al proscioglimento dell’incolpato. (Nella specie il professionista era stato accusato di aver avuto un incontro diretto con la controparte per ottenere il pagamento delle spese del giudizio, ma in realtà aveva incontrato la controparte casualmente e aveva in quella occasione accennato al pagamento). (Accoglie il ricorso avverso decisone C.d.O. di Ancona, 15 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 27 settembre 1999, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 27 Settembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 15 Dicembre 1997
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