Nel ricorso in Cassazione avverso le decisioni del C.N.F. è competenza esclusiva della Suprema corte decidere sull’eventuale sospensione della loro esecutività. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 25 Marzo 2002 (sospensione)
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