E’ inammissibile il ricorso che impugni per revocazione non già la sentenza del C.N.F. ma la decisione del C.d.O. che abbia inflitto una sanzione disciplinare, atteso che il ricorso ex art. 395 c.p.c. deve essere proposto allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è applicabile alle sole decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione e non alle decisioni disciplinari, aventi natura amministrativa, emesse dal Consiglio territoriale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 14 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 luglio 2009, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 13 Luglio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 14 Dicembre 2006
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