E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/34), perché interdetto dall’esercizio dell’attività professionale con provvedimento del tribunale ai sensi dell’articolo 290 c.p.p. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Marzo 2004
0 Comment