Il termine ex art. 50, co. 1, L.P., secondo cui «le decisioni dei Consigli dell’ordine locale sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale» ha natura ordinatoria, non essendo espressamente previsto quale termine perentorio come dispone l’art. 152, co. 2, c.p.c.; ne consegue che l’eventuale mancato rispetto di tale termine non può in ogni caso determinare la nullità, o, comunque, l’illegittimità del provvedimento adottato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Aprile 2002
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