Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 7 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione del 21 aprile 2011, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 21 Aprile 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Aprile 2011
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