Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Notifica oltre il termine perentorio dell’art. 50 r.d.l. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O., ha carattere ordinatorio e la sua inosservanza non determina la nullità della decisione stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 16 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Ottobre 1999 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 16 Novembre 1995 (censura)
Giurisprudenza CNF

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