Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Istanza di revoca in autotutela – Rigetto – Impugnazione – Inammissibilità.

Alla facoltà di impulso pur spettante al professionista al fine di sollecitare il CdO ad esercitare il potere di annullamento e revoca d’ufficio dei suoi provvedimenti non può tuttavia essere associato il correlativo diritto del richiedente di ottenere una nuova ed autonoma pronunzia su di una questione già precedentemente decisa, atteso che il provvedimento di rigetto emesso in tali ipotesi si traduce in un atto meramente confermativo del precedente, il quale, per costante indirizzo giurisprudenziale, è insuscettibile di autonoma impugnazione. Va pertanto rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso proposto avverso la decisione con cui il CdO abbia ritenuto di non dover riformare in autotutela il proprio precedente deliberato. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. Bologna, 28 maggio e 2 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 277

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 02 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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