Deve ritenersi inammissibile l’impugnazione che si limiti alla sola affermazione della mancanza di prova degli addebiti che la decisione afferma e motiva provati, senza muovere specifiche critiche al relativo iter motivazionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 24 giugno 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LANZARA), sentenza del 4 giugno 2009, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 24 Giugno 2008
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