Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Terzi privati cittadini – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. proposto da un singolo cittadino ancorché denunciante, in quanto legittimati all’impugnazione sono esclusivamente il professionista interessato ed il pubblico ministero, come espressamente previsto dall’art. 50, 2o comma della legge professionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 26 settembre 1996)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. CRICRI`), sentenza del 11 dicembre 1997, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 11 Dicembre 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 26 Settembre 1996
Giurisprudenza CNF

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