E’ inammissibile per violazione dell’art 59 R.D. n. 37/1934 il ricorso depositato erroneamente presso la cancelleria del Consiglio Nazionale Forense, e non presso la cancelleria del C.O.A. territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 27 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SICA), sentenza del 4 giugno 2009, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 27 Maggio 2008
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