Ancorché il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei Consigli territoriali, ai sensi dell’art. 50, co.2, R.d.l. n. 1578/1933, debba essere proposto al C.N.F., è altrettanto vero che esso va presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la decisione, con il corredo della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente (art. 59 co.1, R.D. n. 37/34). Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso proposto direttamente al C.N.F., privo, tra l’altro, del corredo della decisione impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 giugno 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 15 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 22 Giugno 2005
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