Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello Ius postulandi – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63 l.p., perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti la giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 13 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 05 Marzo 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 13 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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