Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello Ius postulandi – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63 l.p., perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti la giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 20 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGERI), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 277

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 15 Dicembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 20 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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