Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello Ius postulandi – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 l.p. perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 luglio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCHINI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 14 Novembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Luglio 1997
Giurisprudenza CNF

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