Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 20 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 21 luglio 1999, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 21 Luglio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 20 Novembre 1997
0 Comment