Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Correlazione addebito contestato e decisione disciplinare

Ancorché, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e del C.N.F., non sia ritenuta necessaria, in sede di formale incolpazione, una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e si escluda che l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare debba essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale, deve tuttavia ritenersi che l’incolpato non possa essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli (nella specie, il C.d.O. di Milano, nella delibera di apertura del procedimento, aveva contestato all’incolpata soltanto di aver prodotto corrispondenza riservata scambiata con l’esponente, senza fare alcun cenno al contesto temporale e processuale in cui tale deposito sarebbe stato effettuato o quantomeno tentato, con conseguente preclusione per l’organo disciplinare di affermare la eventuale responsabilità della incolpata e di sanzionarla per tale condotta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALPA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 30 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 05 Luglio 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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