È ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso una delibera inerente l’escutività della sentenza disciplinare di condanna; infatti, per espressa interpretazione della Corte di cassazione la competenza esclusiva a decidere è riservata al C.N.F. non soltanto sulle impugnazioni proposte avverso i procedimenti disciplinari ma anche su tutte le questioni connesse, pregiudiziali e preliminari, che in ordine a tali impugnazioni possano insorgere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 16 Febbraio 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Novembre 1998
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