La convocazione del collegio avvenuta con qualunque mezzo, non stabilendo la legge professionale alcuna modalità, e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti” costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante fino a querela di falso e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo in questa ipotesi il principio di previsione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torre Annunziata, 7 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 295
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 07 Giugno 2001 (sospensione)
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