Avvocato – Procedimento disciplinare – Corrispondenza tra contestazione e decisione – Necessità – Contestazione di comportamento irriguardoso verso magistrati – Condanna per espressioni offensive verso magistrati – Legittimità.

La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nella ipotesi in cui il C.d.O. nella contestazione eccepisca al professionista una condotta irrispettosa e disdicevole nei confronti dei magistrati e successivamente lo condanni per aver usato espressioni offensive nei confronti degli stessi. In questa ipotesi infatti stesso è il fatto e il canone deontologico contestato e violato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 16 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 17 Gennaio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 16 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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