La mancanza della sottoscrizione del presidente, prescritta unitamente a quella del segretario dall’art. 44 r.d. n. 37/1934, non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione è stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 17 Luglio 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 20 Maggio 2005
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