Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione del C.d.O. – Eccezione di irregolare convocazione – Termine per la proposizione.

L’eccezione di mancanza della prova di regolare convocazione di tutti i componenti del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta comunicazione dei componenti o sanare la stessa; pertanto deve ritenersi tardiva l’eccezione proposta per la prima volta nel giudizio di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 319

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 319 del 16 Dicembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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