L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. – che è organo amministrativo imperfetto – deve essere sollevata dall’interessato in ogni caso prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione di tutti i componenti possa essere documentata. Allorquando, pertanto, l’eccezione non venga sollevata, come nella specie, nel corso del procedimento disciplinare davanti al C.d.O., essa non può poi essere dedotta come motivo di impugnazione dinanzi al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 21 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 01 Marzo 2007
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